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La tutela legislativa dell’ambiente

La tutela legislativa dell'ambiente
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Il bene “ambiente” trova, nel nostro ordinamento, una tutela multidisciplinare: penale, civile, amministrativa e contabile.

Trasversale è anche la qualificazione del soggetto-attivo che può cagionare un danno ambientale: può essere tanto una persona fisica, quanto giuridica (amministrazione pubblica o società privata) e può offendere il bene giuridico sia nella forma commissiva che in quella omissiva (per semplice inerzia).

Più che di offesa diretta al bene si preferisce parlare, in materia, di “messa in pericolo”, per 2 ordini di ragione: anzitutto, è complicato individuare una concreta lesione del bene (si pensi alle immissioni di fumi tossici: certamente nocivi, ma di complicata quantificazione in termini di danno immediato e latente); in second’ordine, si preferisce garantire un’anticipazione della tutela giuridica di un bene, l’ambiente, di rilevanza primaria (il pericolo è prodromico al danno: scongiurarlo evita effetti, spesso, irreversibili).

Prima di entrare “in medias res”, occorre, però, definire il concetto polisenso di “ambiente”; il termine ha valenza unitaria ma nasconde una natura proteiforme: è inteso sia come “paesaggio” (costituzionalmente tutelato all’art 9), che descritto nella sua accezione “ecologico-sanitaria”, che, infine, inquadrato nella veste urbanistica di governo del “territorio”.

La problematica più dibattuta è quella relativa alla qualificazione del soggetto passivo del fatto illecito: ossia, chi è il beneficiario del danno ambientale.

Con l’introduzione del Codice per l’Ambiente, nel 2006, è (ri)emersa, prepotentemente, la tormentata disputa.

Non di rado accade, infatti, che associazioni pro-ambiente e comitati portatori di interessi collettivi, richiedano cospicui risarcimenti a seguito di una condotta lesiva del territorio.

Ma quali sono i parametri per potersi qualificare come “soggetto portatore di un interesse ambientale”?

L’interesse alla salubrità e alla bellezza del territorio è un interesse adespota, indifferenziato e, ontologicamente, omogeneo: appartiene ad ogni cittadino (c.d. Interesse Diffuso).

Soltanto chi abbia un interesse qualificato, personalità giuridica riconosciuta e rappresentatività territoriale, può vantare, però, una legittimazione processuale (c.d. Interesse Collettivo).

Sarebbe, altrimenti diritto di ogni singolo consociato, vantare una pretesa risarcitoria per ogni condotta lesiva del bene-ambiente.

Resta nelle mani dell’ Autorità Giudiziaria valutare la posizione di legittimazione processuale dei portatori di interessi collettivi e garantire l’accesso alle informazioni e alle guarentigie procedimentali, sì come sancite dal Congresso di Aarhus sulla portata “democratica” dei principi ambientali, ai soli soggetti realmente lesi.

Risulta, inoltre, priva di pregio giuridico l’autolegittimazione dell’associazione che si eleva a “portatrice di un interesse pubblico”: la valutazione resta una scelta discrezionale del Giudice.

Questo per ciò che riguarda la tutela successiva al danno.

Ma in materia ambientale (e sarebbe auspicabile avvenisse in ogni branca del diritto…) si è cercato di attuare una politica fortemente prudenziale; sono infatti principi generali, di matrice europea: quello di prevenzione, di precauzione, di anticipata correzione, di sviluppo sostenibile dell’ambiente e il principio “chi inquina paga”.

Lo scopo è garantire un alto livello di protezione dell’ambiente grazie a delle prese di posizione preventive, in caso di rischio.

In ambiti sensibili e delicati, come la potenziale compromissione dell’ambiente, è, infatti, necessaria una tutela cautelativo-anticipatoria.

Il Codice dell’ambiente ha tentato questa meritevole e complessa opera.

Anzitutto definisce il “danno ambientale”: come qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima.

Quindi, descrive la condotta del soggetto autore di un illecito ambientale, sulla falsariga della responsabilità extracontrattuale di natura aquiliana, sancendo che: “qualunque fatto doloso o colposo (in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge) che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato”.

L’indeterminatezza di concetti come “alterazione e deterioramento” ha creato, però, non pochi problemi in termini di rispetto dei principi di tassatività, chiarezza e precisione della legge.

I fenomeni di alterazione territoriale sono fisiologici e ciclici:      trovare    un          nesso   di              causalità che leghi    la condotta del soggetto agente all’evento naturalistico dannoso, è spesso prova ardua (c.d. probatio diabolica). Ancor più se si ammette la capziosa strategia della delega di funzioni: soggetti apicali responsabili di attività legate a filo doppio con la cura dell’ambiente, delegano a soggetti sottordinati.

In questo caso è ammessa una traslazione di responsabilità in capo al delegato?

E, comunque, permane una responsabilità per “culpa in vigilando” in capo al delegante?

In conclusione, la tutela ambientale ha una natura poliedrica: ha un contenuto positivo (diritto di   godere di un ambiente sano) e negativo (diritto di rimanere indenni da attività dannose), di dimensione individuale e collettiva, con valenza sostanziale e procedurale.

La Costituzione sancisce, in primis, il dovere dei poteri pubblici di tutelare l’ambiente; poi, in un processo di sussidiarietà verticale, il diritto dell’individuo a godere di un ambiente sano e il suo dovere di tutelare l’ambiente.

La sfida più complicata attiene al bilanciamento tra la tutela ambientale c.d. naturale e quella c.d. antropizzata: l’opera dell’uomo ha stravolto il territorio; un insieme di norme che regolano una materia così vasta e controversa, non può non tener conto anche dell’influenza di quest’ultimo sulle risorse naturali.

 

AVV. MAURO CASILLO

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